Cenni Storici Bibliografie: Ascenso Riccieri, Annali Decennali Pellini
 

Una storia tutta da raccontare

 
... Così fu fatto e in tal guisa può dirsi finita la storia di Montevibiano Vecchio, i cui uomini rimasti senza casa, e pur affezionati al luogo nativo, supplicarono il magistrato di Perugia di poter riedificare le case nel distretto dello smantellato castello.

Ecco la supplica da essi presentata ai Priori, riportata dagli Annali Decennali nel suo molto rozzo volgare originale:

“Supplicase avoie Magnifice Signore, Signore Priore et camorlenghe delarate de la cita de Perosia per parte de vostre vere figlioglie et servedore huomene et Universita del castello de monte Ubiano che con cio sia cosa che per gente nemiche del nostro comuno el detto castel de monte Ubiano fosse preso per forza da la ditta gente e tutte huomene et femene fossero pregione et puoie robbate da la ditta gente per la qual cosa puoie a certo tempo al decto castello de monte Ubiano fosse scarokato per che a i predicte huomene per le predicte cagione convenga andare per lo mondo mendicato se per la vostra signoria non si proveda.

Adomandase che per Dio e misericordia i dicte Massare possano fare uno castello en lo destretto de Montebiano cio e nel mercato de le tavernelle o veramente en luocho che più abele fosse a le dicte tavernelle piacendo ala vostra Signoria e per poder fare al dicto castello se domanda che dicte massare de Montebiano sieno esgravate de quillo che deggono fare al comuno per dequa al dì de oggie. Ancho perche al dicto castello faccendone migliora molto el dicto mercato che lantrata del mercato sia conceduta per lo dicto lavorio per tempo de quattro agne proferendo che dopo el dicto tempo daronno del dicto mercato el doppio de quillo che mo se venduto siche evidentemente podete vedere per quista cagione che lo comuno ne megliora e da quisto daronno buone et sufficiente rivalte.

Anche perche el terreno de Montebiano ne megliora molto adomandase che se faccia al meglioramento del terreno del dicto distretto en quilla forma che piacesse ala Signoria Vostra e che al dicto meglioramento se paghe en quista forma cio e la mita en quisto oniesante che viene et laltra mita alaltro oniesante che seguitera. E quisto se domanda per gratia et amore perché non vadano mendicando per lo mondo i dicte huomene et massari del dicto castello."


Il consiglio, con 36 voti favorevoli e 4 contrari, accolse la supplica con tutte le particolari richieste, solo limitando a due anni invece che a quattro il godimento della gabella del mercato per parte degli uomini di Monte Vibiano i quali, si accinsero tosto, nel 1393, alla edificazione del nuovo castello sul pendio del monte in vetta al quale, sorgeva l’antico.

Il nuovo castello si chiamò Monte Vibiano Nuovo.
 
 
 
 

Nel 1416, insieme ad altri vicini castelli, si arrese a Braccio Fortebracci e fu a Monte Vibiano Nuovo che nel 1494 si accamparono alcune compagnie di fanteria e di cavalleria francesi dell’esercito di Carlo VIII contro le quali mossero nottetempo Astore e Giampaolo Baglioni seguiti da parecchi giovani perugini richiamati poi tutti in città dai messi inviati sollecitamente dai rispettivi genitori, all’insaputa dei quali era stata fatta quella sortita.

Sempre nel castello di Monte Vibiano Nuovo fu ucciso nel settembre del 1514 Girolamo di Baglione Vibi dal suo parente Ugolino di Orlandino per antichi rancori.

L’omicidio portò a una faida che causò numerosi morti dall’una e dall’altra parte circa 60 e la distruzione di numerose terre.

Nel 1537 una disposizione del Magistrato tolse via tutti i mercati settimanali che si facevano nei vari castelli, fatta eccezione per due: Fratta e Monte Vibiano i quali poterono continuare i propri mercati.

Nel 1556 il castello di dotò degli Statuti che furono approvati all’unanimità dai 38 camerlenghi presenti al Consiglio tenutosi il 2 febbraio di quell’anno.

 

STATUTO

Ordinamenti et statuti facti dala comunita et homini del castello de Monte Vibiano Novo a laude et exaltatione de la maiesta de Idio e suo culto, per mantenimento de la lodevole consuetudine de quel loco et de la pace quiete bene tanto publico quanto privato et percio nel nome de Idio.

In prima statuiscono et ordinano

che uno homo per fuoco de tutte le famiglie che habitano et habiteranno nel destretto de detto castello dopo el suono de la campana a la stesa sia tenuto et obligato andare a compagnare il sacro santo corpo di Cristo quando averta che sia portato per la comunione di qual si voglia cristiano che habita nel territorio de dicto castello sotto la pena de diece solde per ciascheduna persona et per ciascheduna volta che contra facesse, et a fare questo pietoso effecto vogliono che siano tenuti anco li massari et fraternitari predicti sotto la pena de soldi vinti per ciascuno da applicarsi tutte le suddette pene a la detta fraternita eguale pena sia obligato et possa exigere et exeguire al ditto priore de la fraternita, et non lo facendo ditto priore casca ne la pena duplicata da aplicarsi come e detto di sopra nel precedente capitolo.

Item ordinano et statuiscono

uno homo per ciascuna fameglia de tutti li abitanti nel territorio dicto siano tenuti et obligati a compagnare a la sepoltura ogni volta che sara sonata la campana a la stesa tutti quigli che moriranno da dieci anni in su nel dicto territorio sotto la pena de un grosso per ciascheduna persona et per ciascheduna volta che contra facesse da aplicarsi come di sopra, et se li massari et fraternitari non vi andassero vogliono che a questi duplichi la sudetta pena da aplicarse et assignarse come di sopra nel precedente capitulo.

Item ordinano et statuiscono

che uno homo per ciascuno foco de dicto territorio nella mattina de la festa de la gloriosa Vergine Matre de Cristo advocata de quel foco cioe de la conceptione del mese de dicembre, sia obligato andare ala processione e la sera inanze al lume secondo al solito et consueto sotto la pena de solde diece da aplicarse come de sopra, la qual pena sia et se intenda duplicata a li massari et fraternitari come de sopra nel precedente capitolo, et che li massari siano obligati in quella mattina far celebrare al manco sei messe et possano expendere per la festa la somma de tre fiorine.

Item vogliano ordinano et statuiscono

da inviolabilmente observarse che per li tempi che verranno li massari da deputarse dopo che haranno esercitato il loro ufficio siano tenuti ed obbligati tra vinti giorni immediate dopo che saranno esciti de officio da contarsi, rendere il conto a chi sarà ordinato de le cose per essi administrate sotto la pena in caso de contraventione da uno fiorino de moneta perugina per ciascuno massaro che contra facesse da aplicarse ipso facto a la fraternita de quel loco, il priore de la quale voglino sia tenuto et possa di subito fare executione da qual si voglia officiale che li paresse senza niuna citatione e intimatione, e si pure el ditto priore se indugiasse piu de quindeci giorni dopo che per li detti massari fosse incorsa detta pena, vogliano in questo caso che quil priore che cosi fosse negligente caschi ne la medesima pena de un fiorino da pagarsi de sol denari propri e non de quelli de la fraternita con questo pero che non se intendano li massari predicti sgravati ne de rendere el conto ne manco de la pena, anzi siano obligati a pagare dicte pene tanto il massaro quanto il priore che contra facesse ognuno per se, de le qual pene in quel caso voglino che sia la mita del Vicario che sara a quil tempo e l’altra mita de la comunità predicta e de le qual pene se ne possano fare executione come de sopra e voglino ancora che li massari novi da quindeci giorni dopo che saranno intrate in suo officio siano tenuti revedere et havere li conti a li massari vecchi sotto la pena de uno fiorino per ciascuno da aplicarse et assignarse come de sopra.

Item ordinano et statuiscono

che tutti quelli che non pagano il foco loro e le colte a tempi deputati, siano obbligati a ogni spesa che ne venisse a la comunità per dicta cagione tanto per li executori quanto per qual se voglia altra cosa e che li massari siano tenuti e possino farglini fare la executione senza altra citatione et essendo in questo negligente li suddetti siano tenuti essi a ogni spesa e damno soddetti.

Item ordinano et statuiscono

che li massari et qual se voglia altra persona che andasse a Perugia o in qual altro luoco per cosa che partenghi a la communità de dicto castello non possi domandare ne lì si possa dare più de solde dodece per homo per ciascheduno giorno.

Item ordinano et statuiscono

che li massari nel principio del loro officio siano tenuti et debbiano eleggere septe homini li quali excepto nello alienare representino tutta la universita insieme pero con dicti massari li quali insieme con dicti septe homini sieno obligati radunarsi ad ogni bisogno con la comunita predicta quando sara sonata la suddita campana con sette tocchi e se intenda li sia fatto intendere con quello sono cosi da farsi, e caso che alcuno non obedisse e contra facesse caschi ne la pena de diece soldi per ciascuna volta e per ciascuna persona da aplicarse come le altre pene de sopra.

*Queste disposizioni statutarie furono approvate all’unanimità da tutti i 38 camerlenghi presenti al consiglio tenutosi il 2 febbraio 1556 bibliografie: Ascenso Riccieri, Annali Decennali Pellini.

 
Le prime mappe disponibili presso l'archivio di stato di Perugia risalgono al XVIII secolo e nulla è disponibile per il periodo precedente.

Interessante notare la modificata viabilità sia salendo da Mercatello, le cui strade di uscita dal paese verso Monevibiano Nuovo erano le attuali scalette e la strada quasi sepolta verso l'estremo del cosi detto "granaione", attuale casa Coli Danilo, sia di accesso a Montevibiano Nuovo che, all'altezza dell'attuale casa Bianchi Giovanna girava a destra lungo le mura per salire a Montevibiano dall'attuale strada "della Fontanaccia".

E' altrettanto interessante ed utile notare, come nella fortezza anteriore del borgo racchiusa tra le due torri, non vi sia alcun immobile. Tutta l'area era circondata dalle mura esterne di protezione e nulla esisteva tra le due torri.

Spieghino le istituzioni competenti, come abbiano potuto autorizzare l'attuale scempio.
 

Bellissima vista del borgo dal lato sud-est (Palaia).

La particella 131 è l'attuale casa Bianchi la cui strada difronte, era l'unica via di accesso al borgo; la strada che sale a sinistra verso Montevibiano Vecchio, oltre ad essere più esterna rispetto all'attuale, non ha punti di collegamento con il borgo.

Anche in questo disegno, di epoca diversa rispetto al precedente, si notano, sia pure nella sua notevole approssimazione, gli immobili già esistenti delle attuali casa Bianchi, Tiberi (Jocco) e Beneggi, ma assolutamente nulla tra le torri o comunque a ridosso delle mura di cinta.

 

Ecco come si presentava il territorio Mercatello - Montevibiano Nuovo fino agli inizi degli anni '30.

Si noti l'assenza dell'attuale chiesa di S. Michele Arcangelo e dell'attuale casa Lenticchi; c'era ancora, invece, l'ultima chiesa esterna di Montevibiano Nuovo e la chiesina, attuale casa Giorgini, entrambe evidenziate in giallo.

 

Primo manoscritto, recuperato presso l'archivio diocesano di Perugia, nel quale si fa riferimento a una visita pastorale del Vescovo e relative spese sostenute.